Finalità
L’operazione “Fondo per l’occupazione” è finalizzata a promuovere nuove assunzioni stabili da parte delle imprese.
Beneficiari
Lavoratori autonomi ed Imprese che, alla data di presentazione della domanda, intendano incrementare la propria base occupazionale
nell’ambito di proprie Unità produttive e/o sedi operative ubicate nel territorio della Regione Calabria.
Alla data di presentazione della domanda, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:
- avere già aperta una Unità produttiva e/o sede operativa in Calabria ed aver dichiarato l’inizio attività;
- non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
- essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
- essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
- essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o, se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 18, del Regolamento CE 651/2014;
- non svolgere una delle attività rientranti all’art. 1 comma 2 del Regolamento (UE) 651/2014, escluse dal campo di applicazione del medesimo Regolamento;
- non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nell’ambito di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.
Destinatari
Destinatari dell’operazione sono le persone fisiche residenti in Calabria, da assumere a tempo indeterminato e che rientrano in
una delle tipologie a seguire:
I. Lavoratore “svantaggiato” (Reg. UE n.651/2014), ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere una età compresa tra i 15 ed i 24 anni (nel rispetto della legislazione italiana);
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) avere superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro ed avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
II. Lavoratore “molto svantaggiato” (Reg. UE n. 651/2014), ossia il lavoratore:
a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;
oppure
b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».III. Lavoratore “disabile” – ai sensi della L. 68/1999.
Forma ed intensità dell’aiuto
L’operazione ha come oggetto la concessione di:
a) mutui chirografari a tasso zero per incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili;
b) contributi (non rimborsabili) pari al 50% di un investimento aggiuntivo, fino a 3.000 euro per singolo nuovo assunto, per il miglioramento dell’ambiente di lavoro.
a) I finanziamenti hanno la forma di mutui chirografari e si caratterizzano come segue:
Durata: 5 anni;
Tasso di interesse: nullo;
Rimborso: rate costanti posticipate, mensili.
Garanzie: Fideiussioni personali dei soci.
Il finanziamento erogato si configura come aiuto ai sensi del Regolamento “de minimis”.
Ai beneficiari è riconosciuto un aiuto fino ad un massimo di € 200.000 ad impresa per un ammontare pari al 100% dei costi
salariali sostenuti per le assunzioni effettuate.
In alternativa, per i soli casi in cui non risulti applicabile il regime “de minimis”, il finanziamento sarà parametrato:
- al 50% dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi per l’assunzione di un lavoratore “svantaggiato”;
- al 50% dei costi ammissibili corrispondenti ai costi salariali durante un periodo massimo di 24 mesi per l’assunzione di un lavoratore “molto svantaggiato”;
- al 75% dei costi salariali per un periodo di tre anni nel caso di lavoratore disabile.
A prescindere dal regime di aiuti applicato il finanziamento complessivo non potrà comunque superare l’importo di € 750.000.
b) Per i contributi non rimborsabili con importo massimo di € 3.000 destinati a sostenere azioni volte a perseguire il miglioramento dell’ambiente di lavoro, sono ammissibili spese per:
- miglioramento degli ambienti e dei luoghi di lavoro;
- sistema organizzativo delle risorse umane e dotazioni per l’innovazione di processo;
- sistema delle certificazioni di qualità e responsabilità sociale.
Selezione delle domande di finanziamento
L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie. La
valutazione proseguirà fino all’esaurimento dei fondi.
Dotazione Finanziaria
La dotazione complessiva del FONDO UNICO PER L’OCCUPAZIONE E LA CRESCITA è pari ad € 57.500.000.
In seguito ai numerosi quesiti che ci stanno pervenendo, in merito ai soggetti “autorizzati” al rilascio delle polizze nei confronti degli enti pubblici, specifichiamo quanto segue , tenuto presente il regime transitorio e la riforma da cui è stato interessato il TUB di cui ovviamente si presume la conoscenza.
Nei confronti di Enti statali, territoriali o in generale una Pubblica Amministrazione si puo’ accettare una garanzia finanziaria emessa da Banche e Gruppi Bancari iscritti all’ Albo tenuto dalla Banca d’italia , intermediari finanziari iscritti all’ elenco speciale ex art. 107 TUB, anch’esso tenuto dalla Banca d’Italia.(elenco che contempla anche gli ex 106 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile ex art. 161 del D.lgs. n. 58/98 che pertanto risultano anche nell’elenco speciale ex art. 107 TUB, (superato ma ancora in vigore in regime transitorio), dai “Confidi ex 107 TUB” o dai “nuovi intermediari finanziari” ex art. 106 (Albo Unico ancora in allestimento) , che risultano autorizzati al rilascio di di garanzie.
IN NESSUN CASO SI POSSONO ACCETTARE GARANZIE EMESSE
da “ intermediari finanziari ex 106” non muniti dei requisiti di cui sopra o da “Confidi Minori” iscritti ex art. 155 c. IV TUB.
Prima dell’ emissione della fidejussione da parte di un intermediario finanziario , accertarsi che gli stessi abbiano l’iscrizione all’ elenco speciale ex art. 107 TUB (ante D.lgs 141/10), e che risultino autorizzati all’emissione di garanzie effettuando i seguenti passaggi:
Andare sul sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it, sez. compiti e poi vigilanza del sistema bancario e finanziario, in fondo alla pagina cliccare su “Albi ed elenchi di vigilanza” ( in verde) e dopo stesso campo attivo in blu , dopo l’apertura di una nuova schermata cliccare su IntermediariAlbi in alto a sinistra , spuntare ricerca avanzata negli albi ad una data ( di solito quella odierna) e scendere il menu’ a tendina di Albo o Elenco (campo obbligatorio) , scegliere elenco speciale ex art. 107 TUB ante D.lgs 141/2010, poi andare sotto e cliccare sulla funzione cerca.
Una volta che è comparso l’intero elenco ex art. 107 , cliccare sul nome dell’ intermediario e poi cliccare in alto a sinistra su attività autorizzate/notificate e verificare il tipo di autorizzazione, se contiene l’emissione di garanzie .
Solo dopo aver accertato tale prerequisito farsi emettere la polizza fideiussoria .
Possono emettere la garanzia richiesta anche le Compagnie Assicuratrici iscritte al RUI (Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) , aventi sede in Italia ovvero in altro stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi .
L’elenco delle suddette compagnie è consultabile al seguente indirizzo :
https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese
Nel modello di polizza fidejussoria, nella scelta da operare tra i soggetti garanti ( Assicurazioni,banche Intermediari 107) laddove si scelga una Compagnia di assicurazioni, il riferimento al numero di iscrizione al RUI è obbligatorio solo se un intermediario assicurativo intervenga a qualsiasi titolo nell’ atto ( es. quale esattore dei premi), qualora non ci sia menzione di Intermediari per le sole Compagnie Assicurative, così per come indicato alla nota 1 dello schema di polizza ( con il link riportato), è necessario indicare il numero di Iscrizione all’ Albo delle Imprese Assicurative (sezione ed elenco) ed il Codice IVASS delle stesse.