Finalità
L’operazione Microcredito d’impresa è orientata a sostenere l’imprenditorialità, l’autoimpiego, l’inclusione degli immigrati e dei soggetti svantaggiati nel mercato del lavoro, nonchè favorire i finanziamenti delle microimprese non bancabili.

Beneficiari
Le persone fisiche residenti in Calabria non bancabili, che intendano avviare una microimpresa (start up), anche sotto forma di lavoro autonomo, non costituita al momento della presentazione della domanda e partecipata da soggetti non bancabili, intendendosi a tal fine le persone fisiche che rientrano in una delle tipologie a seguire:

I. Lavoratore “svantaggiato” (Reg. UE n.651/2014), ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere una età compresa tra i 15 ed i 24 anni (nel rispetto della legislazione italiana);

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) avere superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo -donna che supera almeno del 25% la disparità media in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;

g) appartenere ad una minoranza etnica di uno Stato membro ed avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

II. Lavoratore “molto svantaggiato” (Reg. UE n. 651/2014), ossia il lavoratore:

a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito;

oppure

b) privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».


III. Lavoratore “disabile” – ai sensi della L. 68/1999.

IV. Cittadini immigrati, nomadi e/o appartenenti a minoranze etniche.

V. Donne vittima di violenza fisica, sessuale, psicologica e/o di costrizione economica, vittime della tratta;

VI. Persone sottoposte ad esecuzione penale, detenuti/e ed ex detenuti/e, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà.

VII. Soggetti affetti da dipendenze.

Non sono considerati soggetti svantaggiati i titolari di partita IVA ed i titolari di ditte individuali ed amministratori di imprese anche se inattive.

Nel caso di microimprese da costituire nella forma di società/cooperativa, i requisiti soggettivi devono essere posseduti dalla maggioranza dei soci o da uno o più soci che nel complesso detengono il 51% delle quote sociali.

Per favorire il finanziamento delle microimprese “non bancabili”, sono ammissibili a finanziamento le iniziative di sviluppo imprenditoriale realizzate in una sede operativa in Calabria da parte di lavoratori autonomi o microimprese organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa, per come definite ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato I del Reg. CE 651/2014 aventi il seguente requisito:

I. lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da non più di cinque anni.

Spese ammissibili
La concessione del finanziamento è finalizzata a:


Le spese di start-up sono ammissibili fino alla concorrenza di € 5.000,00.
E’ consentito l’acquisto di beni usati esclusivamente da imprese che svolgano abitualmente attività di commercializzazione di tali beni e non da privati.
Tutte le spese dovranno essere sostenute successivamente alla presentazione della domanda.

Forma ed intensità dell’aiuto
I finanziamenti hanno la forma tecnica di mutui chirografari e si caratterizzano come segue:

Entità: importo minimo: Euro 5.000,00 - importo massimo: Euro 25.000,00
Durata massima: 60 mesi
Tasso: nullo
Tasso di mora: pari al tasso legale.
Rimborso: rate costanti posticipate mensili, con decorrenza sei mesi dalla stipula del contratto (12 mesi per le imprese costituende).
Estinzione anticipata: è possibile richiedere l’estinzione anticipata del finanziamento, fermo restando il vincolo a mantenere operativa l’attività per 5 anni dal momento di concessione del finanziamento.
Modalità di pagamento: ordine di bonifico permanente con addebito sul conto corrente.
Garanzie: al momento dell’istruttoria della domanda di finanziamento non saranno richieste garanzie reali, patrimoniali e finanziarie, fatta eccezione per le società a responsabilità limitata semplificata e per le cooperative a responsabilità limitata alle quali potranno essere richieste garanzie, di tipo personale, anche collettive (parziali o in solido).

Il microcredito erogato si configura come aiuto “de minimis” ai sensi del Reg. n. 1407/2013.

Selezione delle domande di finanziamento
L’assegnazione dei finanziamenti sarà gestita attraverso una procedura a sportello, senza procedere alla formazione di graduatorie. La valutazione proseguirà fino all’esaurimento dei fondi.

Dotazione Finanziaria
La dotazione complessiva del FONDO UNICO PER L’OCCUPAZIONE E LA CRESCITA è pari ad € 57.500.000.

Allegati

AVVISO

Decreto DDG n. 2960 del 02/04/2015

Decreto DDG n. 4582 del 15/05/2015 in corso di pubblicazione sul BURC

Decreto D.G. n. 12681 del 13/11/2015