Il whistleblowing è una misura obbligatoria prevista dalla legge anticorruzione 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione per prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi.
Con il ricorso a questo sistema, i lavoratori potranno segnalare comportamenti che possano costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, dei quali siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Le segnalazioni potranno riguardare azioni od omissioni che costituiscono reato contro la società, di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale ma anche le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.
Le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa non verranno prese in considerazione.
Le segnalazioni pervenute in forma anonima non verranno prese in considerazione.
La segnalazione andrà rivolta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che tutelerà la riservatezza dei dati contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla segnalazione di illecito.
MODALITÀ DI INVIO E DESTINATARIO
In attesa che la Società si doti di specifico software per la gestione della segnalazione, le stesse dovranno essere inviate al Responsabile Prevenzione della Corruzione dott.ssa Lia Mollica con le modalità meglio precisate nell’Atto Organizzativo per la tutela del dipendente che segnala l’illecito.
Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della Corruzione e/o un funzionario facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all’ANAC con le modalità definite al paragrafo 4.2 della delibera ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.
TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA L’ILLECITO
In applicazione della normativa, Fincalabra S.p.A. si impegna a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante.
Come previsto dall’art. 54-bis, co. 1, del d.lgs. 165/2001 la predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile».
ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE
La segnalazione sarà presa in carico dal Responsabile della prevenzione della Corruzione o da un funzionario facente parte del gruppo di lavoro per una prima sommaria istruttoria e, se ritenuto necessario, verranno richiesti chiarimenti al segnalante e/o a altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l’adozione delle necessarie cautele e, all’occorrenza, potrà avvalersi dell’ausilio di organi di controllo esterni (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ecc..).
Al termine della prima fase istruttoria nel caso di manifesta infondatezza, il Responsabile della prevenzione della Corruzione, eventualmente con il componente designato del gruppo di lavoro, potrà decidere per l’archiviazione della segnalazione.
Laddove, invece, si riscontrino profili di illiceità, il Responsabile della prevenzione della Corruzione, deciderà a chi, tra i seguenti soggetti, inoltrare la segnalazione: Consiglio di Disciplina, Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, Anac.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione entro 90 giorni dalla ricezione della segnalazione comunica al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa.
Per maggiori informazioni si rimanda agli allegati di seguito elencati:
Atto organizzativo per la tutela del dipendente che segnala illeciti
Modulo di segnalazione degli illeciti